FAQ

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Riportiamo in formula "Domande e Risposte" alcuni dei principali quesiti che ci vengono posti quando qualche cliente si approccia per la prima volta alla forma giuridica della Cooperativa e alla nostra Associazione. Ricordiamo che per qualsiasi dubbio o domanda potete scrivere all'indirizzo verona@confcooperative.it

Confcooperative offre molte opportunità di creare relazioni e quindi di essere in contatto con altre imprese collegate per settorialità e spirito cooperativo.

Oltre al fornire informazioni, propone servizi e svolge attività di rappresentanza (vedi le apposite sezioni del sito).

Confcooperative propone strumenti, progetti e occasioni di sviluppo: senz’altro può essere il contesto giusto per sostenere la vostra impresa anche nello sviluppo delle attività 

Confcooperative è l’unica associazione di categoria del movimento cooperativo articolata in ogni territorio, per essere prossimi alle imprese aderenti sia con le attività di sindacato d’impresa sia con tutti i servizi.

Abbiamo un Centro Servizi specializzato per l’assistenza alle cooperative nel territorio: abbiamo scelto di organizzarci internamente con le migliori professionalità in grado di conoscere tutti gli aspetti particolari delle imprese cooperative.

L’adesione a Confcooperative è di 650,00 € per le micro imprese, per tutte le altre dimensioni aziendali si tratta di una quota annua di adesione con la quale si perfeziona il patto associativo che è libero (ossia in ogni momento si potrà recedere senza vincoli).

Il contributo associativo è proporzionato alla grandezza della cooperativa, ossia è parametrato in base al valore della produzione che la cooperativa ha avuto nel bilancio di esercizio concluso.

 

Infine i servizi tecnici saranno regolati da un apposito contratto di servizio in base a costi chiari e pensati costantemente per ottimizzare al massimo qualità e prezzo calmierato.

Confcooperative Verona è un’associazione, nonché la sede territoriale di Confcooperative e garantisce rappresentanza, assistenza e tutela alle cooperative associate. Impresa Link è il centro servizi, nel quale si può ottenere assistenza contabile, fiscale, servizio lavoro e paghe, assistenza legale, servizio libri sociali e adempimenti, servizi in agricoltura, servizio di revisione cooperativa, servizi di marketing, bilanci sociali, progettazione, consulenza organizzativa e servizi assicurativi.

Il legislatore fiscale differenzia il trattamento impositivo delle cooperative tenendo conto della distinzione tra “cooperative a mutualità prevalente” e altre cooperative, accordando in ogni caso l’esenzione da IRES, ai sensi dell’articolo 12 della L. 904/1977, sulla quota minima degli utili netti destinata alla riserva legale, pari al 30%.

Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

Si tratta delle cooperative definite dagli art. 2512 e 2513 C.C. come quelle cooperative che, in ragione del tipo di scambio mutualistico, svolgono l’attività prevalentemente a favore dei soci, o si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni e servizi dei soci stessi, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

Tali cooperative devono altresì rispettare i requisiti previsti dall’art. 2514 C.C.

 

A norma dell'articolo 12 della L. 904/1977 è prevista una deducibilità da IRES delle somme accantonate alle riserve indivisibili nei limiti previsti per la tipologia di cooperativa. Inoltre, per tutte le cooperative, è prevista una tassazione di una quota del 10% dell’utile netto destinato alla riserva minima obbligatoria (3%).

 

Tipologie di cooperative a mutualità prevalente

Quota di utile tassata

Cooperativa in generale

43%

Cooperative agricole

23%

Cooperative di consumo

68%

Cooperative sociali

3%

Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

Quota di utile esente

Cooperativa in generale

30%

 

Si precisa che la quota di utile tassata è comprensiva della quota del 10% dell’utile netto destinato a riserva minima obbligatoria (3%).

 

Ulteriori vantaggi fiscali

Per le cooperative di lavoro diverse dalle cooperative sociali l’esenzione da Ires si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.

In pratica le cooperative di produzione e di lavoro diverse dalle cooperative sociali, che si avvalgono dell’opera dei soci in misura almeno pari al 50% di tutti gli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie), possono usufruire di una variazione in diminuzione corrispondente all’importo dell’Irap indeducibile.

Qualora il rapporto sia inferiore al 50% ma non al 25%, l’esenzione sarà pari al 50% dell’Irap indeducibile.

 

Cooperative sociali

Per le Cooperative sociali a mutualità prevalente “di diritto” l’agevolazione di cui all’art. 12 L. 904/1977 continua ad applicarsi pienamente alle cooperative sociali.

Tutte le somme accantonate dalle cooperative sociali alle riserve indivisibili comportano una corrispondente variazione in diminuzione ai fini Ires.

Inoltre, alle cooperative sociali di inserimento lavorativo (art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/1991) è riconosciuto il diritto alla deduzione dalla base imponibile di un importo pari al costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d’imposta.

 

La Cooperativa è una società di capitali; La sua costituzione avviene per atto pubblico, cioè con un atto redatto dal Notaio, e l’atto costitutivo deve contenere le informazioni obbligatorie per legge. Inoltre, l’atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

Al fianco dell’atto costitutivo vi è lo Statuto, contenente le norme relative al funzionamento della società, e anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo