Il legislatore fiscale differenzia il trattamento impositivo delle cooperative tenendo conto della distinzione tra “cooperative a mutualità prevalente” e altre cooperative, accordando in ogni caso l’esenzione da IRES, ai sensi dell’articolo 12 della L. 904/1977, sulla quota minima degli utili netti destinata alla riserva legale, pari al 30%.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Si tratta delle cooperative definite dagli art. 2512 e 2513 C.C. come quelle cooperative che, in ragione del tipo di scambio mutualistico, svolgono l’attività prevalentemente a favore dei soci, o si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e degli apporti di beni e servizi dei soci stessi, iscritte nell’apposita sezione dell’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.
Tali cooperative devono altresì rispettare i requisiti previsti dall’art. 2514 C.C.
A norma dell'articolo 12 della L. 904/1977 è prevista una deducibilità da IRES delle somme accantonate alle riserve indivisibili nei limiti previsti per la tipologia di cooperativa. Inoltre, per tutte le cooperative, è prevista una tassazione di una quota del 10% dell’utile netto destinato alla riserva minima obbligatoria (3%).
Tipologie di cooperative a mutualità prevalente
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Quota di utile tassata
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Cooperativa in generale
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43%
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Cooperative agricole
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23%
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Cooperative di consumo
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68%
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Cooperative sociali
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3%
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Cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
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Quota di utile esente
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Cooperativa in generale
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30%
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Si precisa che la quota di utile tassata è comprensiva della quota del 10% dell’utile netto destinato a riserva minima obbligatoria (3%).
Ulteriori vantaggi fiscali
Per le cooperative di lavoro diverse dalle cooperative sociali l’esenzione da Ires si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In pratica le cooperative di produzione e di lavoro diverse dalle cooperative sociali, che si avvalgono dell’opera dei soci in misura almeno pari al 50% di tutti gli altri costi (escluse materie prime e sussidiarie), possono usufruire di una variazione in diminuzione corrispondente all’importo dell’Irap indeducibile.
Qualora il rapporto sia inferiore al 50% ma non al 25%, l’esenzione sarà pari al 50% dell’Irap indeducibile.
Cooperative sociali
Per le Cooperative sociali a mutualità prevalente “di diritto” l’agevolazione di cui all’art. 12 L. 904/1977 continua ad applicarsi pienamente alle cooperative sociali.
Tutte le somme accantonate dalle cooperative sociali alle riserve indivisibili comportano una corrispondente variazione in diminuzione ai fini Ires.
Inoltre, alle cooperative sociali di inserimento lavorativo (art. 1, c. 1, lett. b) L. 381/1991) è riconosciuto il diritto alla deduzione dalla base imponibile di un importo pari al costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui all’art. 4 della stessa legge, impiegate nel periodo d’imposta.